Una costituzione non consiste in una serie di articoli più o meno ben allineati, e neppure in un complesso di uffici e di istituti giuridici, ma è invece una totalità di vita associata, un organismo vivente”. Così scriveva Costantino Mortati ne “La costituente” del 1945. I tal modo rifletteva – con un di più di organicismo che lo caratterizzava (“vita associata”, “un organismo vivente”) - un principio di unitarietà delle costituzioni che era un prodotto ormai certo e indiscusso del costituzionalismo moderno. Senza dover risalire ad Aristotele (la politeia era considerata come un ordine complessivo della polis), Cicerone (con la sua constitutio populi) o ai monarcomachi francesi (con la fondazione della lex fundamentalis), basta prendere in considerazione l’atto costitutivo il costituzionalismo moderno, che pone il legame tra le parti specifiche del testo costituzionale come la condizione di esistenza della stessa costituzione. È l’articolo 16 della Dichiarazione del 1789 ad affermare che non vi è costituzione se non sono presenti almeno due elementi tra loro interrelati: assicurare i diritti e garantire la divisione dei poteri. La salvaguardia dei primi dipendendo dall’organizzazione dei secondi, e viceversa

Revisione costituzionale e rapporto tra prima e seconda parte della costituzione / Azzariti, Gaetano. - In: NOMOS. LE ATTUALITÀ NEL DIRITTO. - ISSN 1120-298X. - STAMPA. - 2016:1(2016), pp. 1-9. (Intervento presentato al convegno Costantino Mortati. Potere costituente e limiti alla revisione costituzionale tenutosi a Roma).

Revisione costituzionale e rapporto tra prima e seconda parte della costituzione

AZZARITI, GAETANO
Primo
2016

Abstract

Una costituzione non consiste in una serie di articoli più o meno ben allineati, e neppure in un complesso di uffici e di istituti giuridici, ma è invece una totalità di vita associata, un organismo vivente”. Così scriveva Costantino Mortati ne “La costituente” del 1945. I tal modo rifletteva – con un di più di organicismo che lo caratterizzava (“vita associata”, “un organismo vivente”) - un principio di unitarietà delle costituzioni che era un prodotto ormai certo e indiscusso del costituzionalismo moderno. Senza dover risalire ad Aristotele (la politeia era considerata come un ordine complessivo della polis), Cicerone (con la sua constitutio populi) o ai monarcomachi francesi (con la fondazione della lex fundamentalis), basta prendere in considerazione l’atto costitutivo il costituzionalismo moderno, che pone il legame tra le parti specifiche del testo costituzionale come la condizione di esistenza della stessa costituzione. È l’articolo 16 della Dichiarazione del 1789 ad affermare che non vi è costituzione se non sono presenti almeno due elementi tra loro interrelati: assicurare i diritti e garantire la divisione dei poteri. La salvaguardia dei primi dipendendo dall’organizzazione dei secondi, e viceversa
2016
Costantino Mortati. Potere costituente e limiti alla revisione costituzionale
revisione costituzionale; costituzione; mortati; limiti
04 Pubblicazione in atti di convegno::04c Atto di convegno in rivista
Revisione costituzionale e rapporto tra prima e seconda parte della costituzione / Azzariti, Gaetano. - In: NOMOS. LE ATTUALITÀ NEL DIRITTO. - ISSN 1120-298X. - STAMPA. - 2016:1(2016), pp. 1-9. (Intervento presentato al convegno Costantino Mortati. Potere costituente e limiti alla revisione costituzionale tenutosi a Roma).
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